Violazione del patto di non concorrenza

VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA
Indagini specializzate per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
Per prevenire azioni concorrenziali da parte di ex dipendenti, il datore di lavoro può richiedere la sottoscrizione di un patto di non concorrenza, un accordo che può essere stipulato all’inizio, durante o al termine del rapporto lavorativo. Tale patto è distinto dall’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 del Codice Civile.
L’articolo 2105 c.c. stabilisce che il dipendente non può svolgere attività in concorrenza con l’azienda, né divulgare o utilizzare informazioni riservate relative all’organizzazione, ai processi produttivi o ai clienti, se ciò può causare un danno al datore di lavoro.
Anche in mancanza di un accordo scritto, la legge tutela comunque l’impresa qualora un ex collaboratore decida di lavorare con società concorrenti, arrecando un pregiudizio economico o strategico.
Il patto di non concorrenza ha durata massima di cinque anni, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e comporta un compenso economico a favore del lavoratore. Se entro questo periodo l’ex dipendente diffonde dati sensibili, condivide tecniche produttive o utilizza informazioni riservate, l’azienda può avviare un’indagine investigativa e richiedere un risarcimento per responsabilità contrattuale.
INDAGINE SULLA VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA
Le nostre indagini permettono di individuare e documentare condotte concorrenziali poste in essere da ex dipendenti, fornendo le prove necessarie per bloccare azioni dannose e ottenere un giusto risarcimento.
CASI COMUNI DI INFRAZIONE DEL PATTO
– Diffusione di informazioni riservate o strategie aziendali;
– Utilizzo illecito di brevetti, strumenti o risorse aziendali;
– Condivisione di metodi e processi interni con aziende concorrenti.
