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Domande Frequenti su Investigatore Privato Bologna
In questa pagina trovi le risposte alle domande più frequenti rivolte a un investigatore privato a Bologna.
Se desideri chiarimenti o maggiori informazioni sui nostri servizi investigativi, potresti già trovare qui le risposte alle tue curiosità.
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1) In che modo è possibile riconoscere un investigatore privo di autorizzazione da uno regolarmente abilitato?
Un investigatore privato può esercitare la professione solo se in possesso di una licenza rilasciata dalla Prefettura competente, documento che deve essere esposto in modo visibile presso la sede operativa dell’agenzia e accompagnato da una tabella delle tariffe depositata agli uffici prefettizi.
Al contrario, chi svolge questa attività senza autorizzazione è da considerarsi abusivo: non presenta alcun tariffario ufficiale, propone compensi anomali rispetto ai servizi offerti e riceve i clienti in luoghi non idonei come bar, hotel o spazi pubblici, invece che in una sede riconoscibile.
Oggi, grazie alle informazioni disponibili online, è più facile verificare la regolarità di un investigatore. Un professionista autorizzato dispone sempre di:
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un sito web ufficiale con indirizzo della sede legale, partita IVA e dati di contatto trasparenti;
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spesso anche di un numero di telefono fisso, oltre al cellulare.
AGITER Investigazioni è un’agenzia regolarmente autorizzata dalla Prefettura di Roma e da oltre dieci anni svolge la propria attività nel pieno rispetto della legge e delle normative vigenti.
2) Una persona comune può condurre indagini private per proprio conto?
Decisamente no. Senza una specifica licenza rilasciata dalla Prefettura, in conformità a quanto stabilito dall’art. 134 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), un privato cittadino non può svolgere indagini investigative né raccogliere dati o informazioni su altre persone, per sé o per conto di terzi.
Anche attività come realizzare foto o video a scopo investigativo o seguire qualcuno senza autorizzazione costituiscono violazioni della normativa e possono configurare reati punibili penalmente. Solo un investigatore autorizzato dalla Prefettura può esercitare tali attività in modo legale e conforme alle disposizioni vigenti.
3) È possibile registrare o ascoltare le conversazioni telefoniche di un’altra persona?
In nessun caso. Captare o registrare le telefonate di altre persone costituisce un reato penale, disciplinato dall’articolo 617 del Codice Penale.
Chi impiega strumenti elettronici o dispositivi di ascolto per accedere a conversazioni private, senza autorizzazione, può essere condannato a una pena da sei mesi a quattro anni di reclusione.
È un’infrazione grave contro la privacy e la libertà personale, punita severamente dalla legge.
Solo le autorità giudiziarie, nell’ambito di indagini ufficiali, hanno il potere di disporre intercettazioni telefoniche legittime.
4) Il vostro istituto è abilitato a condurre indagini e attività investigative anche fuori dal territorio nazionale?
La nostra agenzia è qualificata per condurre indagini anche all’estero, sempre nel rispetto delle normative locali e internazionali.
Grazie a un’esperienza consolidata nel settore investigativo internazionale, collaboriamo con partner esteri selezionati e certificati, garantendo affidabilità e risultati verificabili.
Questo approccio ci permette di gestire operazioni complesse fuori dal territorio italiano con professionalità, discrezione e piena conformità legale.